Art. 392. 
             Istituzioni scolastiche idonee al rilascio 
del diploma di baccellierato internazionale 
  1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'
articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali,
le scuole pareggiate o legalmente riconosciute,  con  la  conseguente
esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi
di esame statale di maturita'. 
  2. Nelle istituzioni scolastiche di  cui  al  comma  1  l'esame  di
maturita' puo' valere ai fini  del  conseguimento  del  baccellierato
internazionale  solo  se  autorizzato  ai  sensi  delle  disposizioni
riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278. 
  3. Resta ferma l'applicabilita'  dell'articolo  391  nei  confronti
delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero  e  in
Italia.