Art. 737.
(Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro).
Possono conseguire l'iscrizione negli albi e nel registro della
gente dell'aria i cittadini italiani, che abbiano i requisiti per
ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
Il ministro per l'aeronautica puo' autorizzare l'iscrizione di
italiani non regnicoli negli albi e nel registro.
Gli stranieri possono essere iscritti negli albi e nel registro
della gente dell'aria solo nei casi e alle condizioni stabilite in
convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del ministro
per l'aeronautica.