(Codice della navigazione-art. 737)
                              Art. 737. 
       (Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro). 
 
  Possono conseguire l'iscrizione negli albi  e  nel  registro  della
gente dell'aria i cittadini italiani, che  abbiano  i  requisiti  per
ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. 
 
  Il ministro per  l'aeronautica  puo'  autorizzare  l'iscrizione  di
italiani non regnicoli negli albi e nel registro. 
 
  Gli stranieri possono essere iscritti negli  albi  e  nel  registro
della gente dell'aria solo nei casi e alle  condizioni  stabilite  in
convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del ministro
per l'aeronautica.