(Codice della navigazione-art. 740)
                              Art. 740. 
                (Collocamento del personale di volo). 
 
  Al collocamento degli  iscritti  negli  albi  e  nel  registro  del
personale  di  volo  si   provvede,   nel   territorio   del   Regno,
esclusivamente  ad  opera  di  un  ufficio  istituito  secondo  norme
stabilite con legge. L'esercente ha facolta' di libera scelta tra gli
iscritti negli elenchi di detto ufficio.