Art. 740.
(Collocamento del personale di volo).
Al collocamento degli iscritti negli albi e nel registro del
personale di volo si provvede, nel territorio del Regno,
esclusivamente ad opera di un ufficio istituito secondo norme
stabilite con legge. L'esercente ha facolta' di libera scelta tra gli
iscritti negli elenchi di detto ufficio.