(Codice della navigazione-art. 741)
                              Art. 741. 
                      (Divieto di mediazione). 
 
  La mediazione anche gratuita per  il  collocamento  degli  iscritti
negli albi e nel registro e' vietata. 
 
  Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto
con tale disposizione puo' essere ripetuto.