(CODICE CIVILE-art. 602)
                              Art. 602. 
 
                       (Testamento olografo). 
 
  Il testamento olografo deve essere scritto  per  intero,  datato  e
sottoscritto di mano del testatore. 
 
  La sottoscrizione deve essere posta alla fine  delle  disposizioni.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome,  e'  tuttavia  valida
quando designa con certezza la persona del testatore. 
 
  La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese  e  anno.  La
prova della non verita' della data  e'  ammessa  soltanto  quando  si
tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di
data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al
tempo del testamento.