(CODICE CIVILE-art. 603)
                              Art. 603. 
 
                       (Testamento pubblico). 
 
  Il testamento pubblico e' ricevuto dal notaio in  presenza  di  due
testimoni. 
 
  Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la  sua
volonta', la quale e' ridotta in iscritto a cura del  notaio  stesso.
Questi da' lettura  del  testamento  al  testatore  in  presenza  dei
testimoni. Di ciascuna di  tali  formalita'  e'  fatta  menzione  nel
testamento. 
 
  Il testamento deve indicare il luogo, la  data  del  ricevimento  e
l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio. Se il testatore  non  puo'  sottoscrivere,  o
puo' farlo solo con grave difficolta', deve dichiararne la  causa,  e
il notaio deve menzionare questa dichiarazione  prima  della  lettura
dell'atto. 
 
  Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme
stabilite dalla legge  notarile  per  gli  atti  pubblici  di  queste
persone. Qualora il testatore sia incapace anche di  leggere,  devono
intervenire quattro testimoni.