(CODICE CIVILE-art. 604)
                              Art. 604. 
 
                        (Testamento segreto). 
 
  Il testamento segreto puo' essere scritto dal  testatore  o  da  un
terzo. Se e' scritto dal testatore, deve essere sottoscritto  da  lui
alla fine delle disposizioni; se e' scritto in tutto o  in  parte  da
altri,  o  se  e'  scritto  con  mezzi  meccanici,  deve  portare  la
sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio,  unito  o
separato. 
 
  Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto
apporre  la  sottoscrizione  quando  faceva   scrivere   le   proprie
disposizioni, deve altresi'  dichiarare  al  notaio,  che  riceve  il
testamento, di averlo  letto  ed  aggiungere  la  causa  che  gli  ha
impedito di sottoscriverlo: di  cio'  si  fa  menzione  nell'atto  di
ricevimento. 
 
  Chi non sa o non puo' leggere non puo' fare testamento segreto.