(CODICE CIVILE-art. 605)
                              Art. 605. 
 
                (Formalita' del testamento segreto). 
 
  La carta su cui sono stese le disposizioni o quella  che  serve  da
involto deve essere  sigillata  con  un'impronta,  in  guisa  che  il
testamento  non  si  possa  aprire  ne  estrarre  senza   rottura   o
alterazione. 
 
  Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna  personalmente
al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo  sopra
indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e  dichiara  che  in
questa carta e' contenuto il suo testamento. Il testatore, se e' muto
o  sordomuto,  deve  scrivere  tale  dichiarazione  in  presenza  dei
testimoni e deve pure  dichiarare  per  iscritto  di  aver  letto  il
testamento, se questo e' stato scritto da altri. 
 
  Sulla  carta  in  cui  dal  testatore  e'  scritto  o  involto   il
testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui
debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel  quale  si
indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il
numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte
le formalita'. 
 
  L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e  dal
notaio. 
 
  Se il testatore non puo', per qualunque impedimento,  sottoscrivere
l'atto della consegna, si osserva quel  che  e'  stabilito  circa  il
testamento per atto pubblico. Tutto cio' deve essere fatto di seguito
e senza passare ad altri atti.