(CODICE CIVILE-art. 606)
                              Art. 606. 
 
           (Nullita' del testamento per difetto di forma). 
 
  Il  testamento  e'   nullo   quando   manca   l'autografia   o   la
sottoscrizione nel caso  di  testamento  olografo,  ovvero  manca  la
redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni  del
testatore o la sottoscrizione dell'uno  o  dell'altro,  nel  caso  di
testamento per atto di notaio. 
 
  Per ogni altro difetto di forma il testamento puo' essere annullato
su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di  annullamento  si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata  data
esecuzione alle disposizioni testamentarie.