(CODICE CIVILE-art. 608)
                              Art. 608. 
 
             (Ritiro di testamento segreto od olografo). 
 
  Il testamento  segreto  e  il  testamento  olografo  che  e'  stato
depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo  dalle
mani del notaio presso il quale si trovano. 
 
  A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il  verbale
e' sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio;  se  il
testatore non puo' sottoscrivere, se ne fa menzione. 
 
  Quando il testamento e' depositato  in  un  pubblico  archivio,  il
verbale e' redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore,  dai
testimoni e dall'archivista medesimo. 
 
  Della restituzione del testamento si prende nota in  margine  o  in
calce all'atto di consegna o di deposito.