(Allegato F-art. 123)
 
                              Art. 123. 
 
  Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di  cui
all'articolo 94, ed il chiudimento dei loro bracci,  non  possono  in
alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge  speciale,
o per decreto ministeriale, in esecuzione della  legge  del  bilancio
annuo: per fiumi e torrenti, di cui all'articolo 96  l'autorizzazione
sara' data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati. 
 
  Per  decreto  reale  saranno  permesse  le  nuove  inalveazioni   e
rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere
alla  espropriazione  di  proprieta'  private,  ferme  le  cautele  e
disposizioni stabilite nella legge  di  espropriazione  per  utilita'
pubblica.