Art. 123. Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'articolo 94, ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per fiumi e torrenti, di cui all'articolo 96 l'autorizzazione sara' data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati. Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprieta' private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilita' pubblica.