Art. 433 Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento 1. Se non e' stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento e' preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non puo' essere minore di otto giorni.