Art. 433
   Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento

1.  Se  non  e'  stata  indicata  la durata dell'uso, la restituzione
dell'immobile,  azienda  o  stabilimento e' preceduta da un preavviso
notificato  all'interessato  entro  un congruo termine che, quando si
tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non puo' essere minore
di otto giorni.