Art. 436
                 Miglioria con alterazione del bene

1.  Quando  le  nuove  opere hanno alterato la primitiva struttura in
rapporto   alla   destinazione   che   l'immobile,   l'azienda  o  lo
stabilimento  aveva  al momento della requisizione, l'amministrazione
che  vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita
l'avente  diritto  a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione,  se  intende  ricevere  la  cosa nello stato in cui si
trova,  pagando  la  somma  minore  tra  quella che l'amministrazione
dichiara  di  aver  speso  e  quella  che  la  stessa amministrazione
dichiara  corrispondere  all'effettiva miglioria. Il provvedimento e'
comunicato all'avente diritto.
2.  Se  l'interessato,  nel termine suindicato, non dichiara di voler
corrispondere  la  somma determinata dall'amministrazione a norma del
comma  1,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla   scadenza  del  termine  fissato  nell'invito  predetto,  puo'
disporre,  con  suo  decreto,  che  la cosa passi in proprieta' dello
Stato, dietro pagamento di un'indennita' corrispondente al valore che
essa  aveva  al  momento della requisizione. Con lo stesso decreto e'
determinata anche l'indennita'.