Art. 437
                     Nuove opere senza miglioria

1.  Quando  le  nuove  opere  non  hanno  recato  alcun miglioramento
all'immobile,    all'azienda    o    allo   stabilimento   requisito,
l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda
provvedere  al  ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si
trova,  salvo  indennizzo  per  l'eventuale  diminuzione di valore, a
norma degli articoli seguenti.