Art. 565 Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti 1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata: a) presso i centri di responsabilita', ovvero presso gli organismi di cui all'articolo 447, comma 1, lettere g) e h), qualora istituiti: dai dirigenti militari o civili preposti all'attivita' contrattuale; b) presso gli Alti comandi e gli organismi di cui all'articolo 447, comma 1, lettera a) dagli ufficiali preposti ai rispettivi servizi contrattuali; c) presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa: dai capi del servizio amministrativo o dagli agenti che esplicano le relative funzioni. 2. Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 sono titolari della potesta' di approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo. 3. L'approvazione dei contratti passivi o attivi e' effettuata dai titolari dei poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Se il titolare dei poteri di spesa non e' dirigente: a) i contratti passivi sono approvati dal titolare medesimo se l'ammontare degli stessi e' inferiore a euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA; b) i contratti attivi e quelli passivi di importo superiore ai limiti di cui alla lettera a), sono approvati dall'autorita' sovraordinata di grado dirigenziale o dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile operante all'estero, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza del contingente stesso se dirigente. 4. I centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta' di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la gestione negoziale delle spese di funzionamento amministrate dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa. 5. Il contratto passivo e' eseguibile: a) quando grava sui fondi delle anticipazioni: dopo l'approvazione dello stesso ovvero dopo la registrazione nell'ipotesi in cui sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti; b) quando grava su altri fondi: dopo la registrazione dell'impegno preventivo di spesa da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e il controllo preventivo della Corte dei conti ove previsto. 6. L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, puo' autorizzare l'esecuzione anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e, se si tratta di provviste non ripartibili in dodicesimi, in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti. 7. I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, a eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono all'autorita' che presiede il seggio la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.