Art. 565 
 
       Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti 
 
1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi  predisposti  sulla
base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata: 
a) presso i centri di responsabilita', ovvero presso gli organismi di
cui all'articolo 447, comma 1, lettere g) e  h),  qualora  istituiti:
dai dirigenti militari o civili preposti all'attivita' contrattuale; 
b) presso gli Alti comandi e gli organismi di cui  all'articolo  447,
comma 1, lettera a) dagli ufficiali preposti  ai  rispettivi  servizi
contrattuali; 
c) presso gli organismi provvisti di  autonomia  amministrativa:  dai
capi del servizio amministrativo o  dagli  agenti  che  esplicano  le
relative funzioni. 
2. Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i  soggetti
di cui al comma 1 sono titolari della potesta'  di  approvazione,  la
stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario
con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo. 
3. L'approvazione dei contratti passivi o attivi  e'  effettuata  dai
titolari dei poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati  per  la
realizzazione di ciascun programma. Se  il  titolare  dei  poteri  di
spesa non e' dirigente: 
a) i contratti  passivi  sono  approvati  dal  titolare  medesimo  se
l'ammontare  degli  stessi  e'  inferiore  a  euro   20.000,00,   con
esclusione dell'IVA; 
b) i contratti attivi e quelli passivi di importo superiore ai limiti
di cui alla lettera a), sono approvati  dall'autorita'  sovraordinata
di grado dirigenziale o dal comandante del contingente o  dell'unita'
assimilabile  operante  all'estero,  ovvero   dal   direttore   della
direzione o del  centro  di  intendenza  del  contingente  stesso  se
dirigente. 
4. I centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta'  di
impegno di somme a bilancio a  titolo  originario,  possono  emettere
aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la  gestione
negoziale delle spese di funzionamento amministrate  dagli  organismi
provvisti di autonomia amministrativa. 
5. Il contratto passivo e' eseguibile: 
a) quando grava sui fondi delle  anticipazioni:  dopo  l'approvazione
dello stesso ovvero dopo la registrazione  nell'ipotesi  in  cui  sia
previsto il controllo preventivo della Corte dei conti; 
b) quando grava su altri fondi: dopo  la  registrazione  dell'impegno
preventivo di spesa  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del  bilancio
presso il Ministero della difesa  e  il  controllo  preventivo  della
Corte dei conti ove previsto. 
6. L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che
non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi  senza
pregiudizio  per  la  funzionalita'  dei  servizi,  nelle  more   del
perfezionamento  del   contratto,   puo'   autorizzare   l'esecuzione
anticipata di prestazioni dedotte nel contratto  stesso  ai  medesimi
prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un  dodicesimo  per  ciascun
mese e, se si tratta di provviste non ripartibili in  dodicesimi,  in
misura  proporzionale  alle  esigenze.  In  ogni  caso,  l'esecuzione
anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista  oggetto
del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto,  il
contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei  lavori
eseguiti nei predetti limiti. 
7. I contratti attivi sono eseguibili dopo  l'avvenuta  registrazione
da parte della Corte dei conti, a eccezione  di  quelli  relativi  ai
materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la
vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente.  Per
tali  contratti   gli   organi   centrali   competenti   conferiscono
all'autorita' che presiede il  seggio  la  facolta'  di  approvare  e
rendere eseguibile il contratto.