Art. 566 
 
                         Acquisti all'estero 
 
1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali,  di  impianti,
di macchinari e di apparecchiature a  elevato  contenuto  tecnologico
destinati  alla  difesa  nazionale  da  effettuarsi  presso  imprese,
Governi e altri organismi pubblici, si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 9  della  legge  11  novembre  1986,  n.  770.  Alla
stipulazione dei relativi  contratti  possono  provvedere  anche  gli
addetti militari, navali e aeronautici, ovvero,  ove  istituiti,  gli
assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito
ad apposita autorizzazione del competente centro  di  responsabilita'
che costituisce anche atto per l'impegno di spesa. 
2. I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla
base dei titoli giustificativi dei crediti documentati,  direttamente
dai centri  di  responsabilita'  ovvero,  previa  rimessa  dei  fondi
occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1. 
3. La presentazione dei rendiconti delle spese da  pagare  all'estero
e' effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte  dei
soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi. 
 
 
          Note all'art. 566: 
          - Il testo dell'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n.
          770 (Disciplina delle procedure  contrattuali  dello  Stato
          per  l'esecuzione   di   programmi   di   ricerca   e   per
          l'acquisizione  e  la  manutenzione  di  prodotti  ad  alta
          tecnologia),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   24
          novembre 1986, n. 273, e' il seguente: 
          «Art. 9 - 1. Salvo quanto stabilito dalla  legge  30  marzo
          1981,   n.   113,   e   successive    modificazioni,    per
          l'acquisizione sui mercati esteri di  materiali,  impianti,
          macchinari  ed  apparecchiature  di  alta  tecnologia,   da
          effettuarsi presso  imprese,  governi  ed  altri  organismi
          pubblici, con l'intermediazione degli  addetti  commerciali
          e, per l'Amministrazione  della  difesa,  dagli  assistenti
          amministrativi   degli   addetti   militari,   navali    ed
          aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le
          corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale. 
          2. Alla stipulazione  dei  contratti  di  cui  al  comma  1
          provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di  apposita
          autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto  di
          impegno, da sottoporre al controllo preventivo della  Corte
          dei conti.  Non  si  applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'articolo 5 della presente legge e  negli  articoli  6,
          secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.
          2440 , e successive modificazioni. 
          3. I pagamenti relativi ai contratti  di  cui  al  presente
          articolo possono essere effettuati, sulla base  dei  titoli
          giustificativi  dei   crediti   documentati,   direttamente
          dall'amministrazione centrale ovvero,  previa  rimessa  dei
          fondi occorrenti, dai soggetti  indicati  nel  comma  1,  i
          quali, per tali adempimenti, sono assoggettati  alla  norma
          prevista per i funzionari delegati. 
          4. Il termine di cui al sesto comma  dell'articolo  60  del
          regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440  ,  e  successive
          modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data
          di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei
          documenti giustificativi. 
          5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche  alle
          situazioni non ancora definite  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge».