Art. 568 Transazioni 1. Le transazioni sono approvate e impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'articolo 565, comma 3, e dai comandanti dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti. Per importi superiori a euro 100.000,00 sono competenti i centri di responsabilita'. Si procede previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a euro 30.000,00, ovvero per importi superiori a euro 100.000,00 per i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.