Art. 568 
 
                             Transazioni 
 
1. Le transazioni  sono  approvate  e  impegnate,  nell'ambito  della
rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale
di cui all'articolo 565, comma 3, e dai comandanti dei contingenti  o
delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero  dai  direttori
delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi,  anche
se non dirigenti.  Per  importi  superiori  a  euro  100.000,00  sono
competenti i centri di responsabilita'. Si procede  previa  richiesta
del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori  a  euro
30.000,00, ovvero per importi  superiori  a  euro  100.000,00  per  i
contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ai sensi dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.