Art. 100. 
 
  Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per
le macchine di fucinatura e di stampaggio,  essere  applicati  almeno
posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di  lavoro,
anche sul davanti ed ai lati. 
  Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla  ubicazione
della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi
la possibilita' che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.