Art. 394. 
                          Scambi culturali 
 
  1. Gli scambi di classi,  gli  scambi  di  alunni,  gli  scambi  di
docenti e le  altre  iniziative  dirette  a  costituire  rapporti  in
collaborazione tra le istituzioni scolastiche  italiane  e  di  altri
Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano  e  i
Paesi  interessati,  o  sulla  base  di  programmi  predisposti   dai
competenti   organi   della   Comunita'   Europea   o   delle   altre
organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. 
  2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.