(Codice Penale-art. 703)
                              Art. 703. 
 
                (Accensioni ed esplosioni pericolose) 
 
  Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un  luogo  abitato  o
nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di  essa
spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o  lancia  razzi,  o
innalza  areostati  con  fiamme,  o,  in  genere,  fa  accensioni   o
esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille. 
 
  Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso  di
persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.