Art. 744.
(Aeromobili di Stato e aeromobili privati).
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di
proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla
dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale
sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione
di quelli militari, di dogana e di polizia.