(Codice della navigazione-art. 744)
                              Art. 744. 
             (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). 
 
  Sono aeromobili di Stato  gli  aeromobili  militari  e  quelli,  di
proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alla  polizia,  alla
dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato. 
 
  Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. 
 
  Salvo  che  non   sia   diversamente   stabilito   da   convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione  aerea  internazionale
sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad  eccezione
di quelli militari, di dogana e di polizia.