Art. 746.
(Aeromobili equiparati a quelli di Stato).
Il ministro per l'aeronautica puo', con suo provvedimento,
equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur
appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti
ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.