(Codice della navigazione-art. 746)
                              Art. 746. 
             (Aeromobili equiparati a quelli di Stato). 
 
  Il  ministro  per  l'aeronautica  puo',  con   suo   provvedimento,
equiparare agli  aeromobili  di  Stato  quegli  aeromobili  che,  pur
appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti
ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.