Art. 747.
(Distinzione degli aeromobili privati).
Gli aeremobili privati, in relazione al loro impiego, si
distinguono in:
a) aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare
persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche
senza compenso, se il trasporto e' effettuato da una impresa di
trasporti aerei;
b) aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e
commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non siano il
trasporto di persone o di cose;
c) aeromobili da turismo, destinati a scopo diverso da quelli
indicati nei comma precedenti e senza compenso.
Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in
relazione al loro impiego.