(Codice della navigazione-art. 747)
                              Art. 747. 
               (Distinzione degli aeromobili privati). 
 
  Gli  aeremobili  privati,  in  relazione  al   loro   impiego,   si
distinguono in: 
  a)  aeromobili  da  trasporto  pubblico,  destinati  a  trasportare
persone o cose mediante compenso di qualsiasi  natura,  ovvero  anche
senza compenso, se il trasporto  e'  effettuato  da  una  impresa  di
trasporti aerei; 
  b) aeromobili da lavoro aereo,  destinati  a  scopi  industriali  e
commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non  siano  il
trasporto di persone o di cose; 
  c) aeromobili da turismo,  destinati  a  scopo  diverso  da  quelli
indicati nei comma precedenti e senza compenso. 
 
  Il regolamento  determina  le  altre  categorie  di  aeromobili  in
relazione al loro impiego.