(CODICE CIVILE-art. 609)
                              Art. 609. 
 
       (Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni). 
 
  Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche'
si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per
causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento  e'  valido
se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore  del  luogo,
dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro  di  culto,  in
presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni. 
 
  Il testamento e' redatto  e  sottoscritto  da  chi  lo  riceve;  e'
sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.