(CODICE CIVILE-art. 610)
                              Art. 610. 
 
                       (Termine di efficacia). 
 
  Il testamento ricevuto nel modo indicato  dall'articolo  precedente
perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha
impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. 
 
  Se il testatore muore nell'intervallo, il  testamento  deve  essere
depositato, appena e' possibile, nell'archivio notarile del luogo  in
cui e' stato ricevuto.