(CODICE CIVILE-art. 613)
                              Art. 613. 
 
                             (Consegna). 
 
  Se la nave approda a un porto estero in  cui  vi  sia  un'autorita'
consolare,  il  comandante  e'  tenuto  a  consegnare   all'autorita'
medesima  uno  degli   originali   del   testamento   e   una   copia
dell'annotazione fatta sul giornale  di  bordo  ovvero  sul  giornale
nautico e sul ruolo d'equipaggio. 
 
  Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento,  o
quello non depositato durante il viaggio,  devono  essere  consegnati
all'autorita' marittima locale insieme con la  copia  della  predetta
annotazione. 
 
  Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui  si  fa  cenno  in
margine all'annotazione sopraindicata.