(CODICE CIVILE-art. 616)
                              Art. 616. 
 
                 (Testamento a bordo di aeromobile). 
 
  Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio  si
applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. 
 
  Il testamento e' ricevuto dal comandante, in  presenza  di  uno  o,
quando e' possibile, di due testimoni. 
 
  Le attribuzioni delle autorita' marittime a  norma  degli  articoli
613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche. 
 
  Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.