(CODICE CIVILE-art. 617)
                              Art. 617. 
 
               (Testamento dei militari e assimilati). 
 
  Il testamento dei militari e delle persone al seguito  delle  forze
armate dello Stato puo' essere ricevuto  da  un  ufficiale  o  da  un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in  presenza
di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore,  dalla
persona che lo ha ricevuto e dai  testimoni.  Se  il  testatore  o  i
testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il  motivo  che
ha impedito la sottoscrizione. 
 
  Il testamento deve essere al piu'  presto  trasmesso  al  quartiere
generale e da questo  al  Ministero  competente,  che  ne  ordina  il
deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima
residenza del testatore.