Art. 617.
(Testamento dei militari e assimilati).
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze
armate dello Stato puo' essere ricevuto da un ufficiale o da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza
di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che
ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al piu' presto trasmesso al quartiere
generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il
deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima
residenza del testatore.