(CODICE CIVILE-art. 618)
                              Art. 618. 
 
                    (Casi e termini d'efficacia). 
 
  Nella forma speciale  stabilita  dall'articolo  precedente  possono
testare soltanto coloro i  quali,  appartenendo  a  corpi  o  servizi
mobilitati o comunque impegnati in guerra,  si  trovano  in  zona  di
operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che
sono acquartierati o di presidio fuori del Regno  o  in  luoghi  dove
siano interrotte le comunicazioni. 
 
  Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il  ritorno  del
testatore in un luogo dove e' possibile far  testamento  nelle  forme
ordinarie.