(CODICE CIVILE-art. 619)
                              Art. 619. 
 
                             (Nullita'). 
 
  I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca  la
redazione in iscritto della dichiarazione  del  testatore  ovvero  la
sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. 
 
  Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto  del  secondo
comma dell'art. 606.