Art. 15. 1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo ". 2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".
Note all'art. 15: - Il testo vigente dell'art. 315 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 315 (Procedimento per la riparazione). - 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'art. 314"; 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario". - Il testo vigente dell'art. 409 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice, fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419. 6. L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'art. 127, comma 5.".