Art. 15.
   1.  All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  La  domanda  di  riparazione  deve essere proposta, a pena di
inammissibilita',  entro  due  anni  dal giorno in cui la sentenza di
proscioglimento  o  di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza
di  non  luogo  a  procedere  e'  divenuta  inoppugnabile  o e' stata
effettuata  la  notificazione del provvedimento di archiviazione alla
persona  nei  cui  confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3
dell'articolo 314";
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "  2.  L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire
un miliardo ".
   2.  Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone
l'archiviazione  e'  notificato alla persona sottoposta alle indagini
se  nel  corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti
la misura della custodia cautelare".
 
          Note all'art. 15:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 315 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  315  (Procedimento  per  la  riparazione).  -  1. La
          domanda  di  riparazione  deve  essere  proposta, a pena di
          inammissibilita',  entro  due  anni  dal  giorno  in cui la
          sentenza  di  proscioglimento  o  di  condanna  e' divenuta
          irrevocabile,  la  sentenza  di  non  luogo  a procedere e'
          divenuta   inoppugnabile   o   e'   stata   effettuata   la
          notificazione   del  provvedimento  di  archiviazione  alla
          persona  nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del
          comma 3 dell'art. 314";
          2.  L'entita'  della riparazione non puo' comunque eccedere
          lire un miliardo.
          3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le norme sulla
          riparazione dell'errore giudiziario".
          -  Il  testo  vigente dell'art. 409 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  409  (Provvedimenti  del  giudice sulla richiesta di
          archiviazione).  -  1.  Fuori  dei  casi  in  cui sia stata
          presentata   l'opposizione   prevista   dall'art.  410,  il
          giudice,   se   accoglie  la  richiesta  di  archiviazione,
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico    ministero.   Il   provvedimento   che   dispone
          l'archiviazione  e' notificato alla persona sottoposta alle
          indagini  se  nel  corso del procedimento e stata applicata
          nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
          2.  Se  non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data
          dell'udienza  in camera di consiglio e ne fa dare avviso al
          pubblico  ministero,  alla persona sottoposta alle indagini
          ed alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge
          nelle   forme   previste  dall'art.  127.  Fino  al  giorno
          dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
          3.  Della  fissazione  dell'udienza  il giudice da' inoltre
          comunicazione  al  procuratore  generale presso la corte di
          appello.
          4.   A   seguito   dell'udienza,  il  giudice,  se  ritiene
          necessarie  ulteriori  indagini, le indica con ordinanza al
          pubblico  ministero, fissando il termine indispensabile per
          il compimento di esse.
          5.  Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando
          non  accoglie  la  richiesta  di archiviazione, dispone con
          ordinanza  che,  entro  dieci giorni, il pubblico ministero
          formuli  l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
          dell'imputazione,  il  giudice, fissa con decreto l'udienza
          preliminare.   Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
          disposizioni degli articoli 418 e 419.
          6.   L'ordinanza   di   archiviazione  e'  ricorribile  per
          cassazione  solo  nei  casi  di nullita' previsti dall'art.
          127, comma 5.".