Art. 36 (L)
             Carta di identita' e documenti elettronici

  1.  Le  caratteristiche  e le modalita' per il rilascio della carta
d'identita'  elettronica e del documento d'identita' elettronico sono
definite  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la  funzione  pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
  2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona:
b) il codice fiscale:
  3.   La  carta  d'identita'  e  il  documento  elettronico  possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno:
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i  dati  biometrici  indicati  col  decreto di cui al comma 1, con
   esclusione, in ogni caso, del DNA:
d) tutti   gli   altri   dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e
   semplificare   l'azione   amministrativa   e  i  servizi  resi  al
   cittadino,  anche  per  mezzo  dei  portali,  nel  rispetto  della
   normativa in materia di riservatezza:
e) le  procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
   essere  conosciute  dalla  pubblica  amministrazione  e  da  altri
   soggetti ivi compresa la chiave biometria, occorrenti per la firma
   digitale.
  4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi' essere utilizzata
per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni.
  5.  Con  decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  il  Garante  per la
protezione  dei  dati  personali  e  la  Conferenza Stato - citta' ed
autonomie  locali,  sono  dettate  le  regole tecniche e di sicurezza
relative  alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
delle  carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al
presente  articolo.  Le  predette  regole  sono  adeguate con cadenza
almeno  biennale  in  relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
  6 Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui
al  presente  articolo  e  delle  vigenti  disposizioni in materia di
protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare
modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
  7.  La  carta  di  identita',  ancorche' su supporto cartaceo, puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.