Art. 30 
              Elaborati grafici del progetto definitivo 
 
  1. Gli elaborati grafici descrivono le principali  caratteristiche.
dell'intervento da realizzare. Essi  individuano  le  caratteristiche
delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al
tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare. 
  2. Per i lavori e le opere  puntuali  i  grafici  sono  costituiti,
salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a  quelli
gia' predisposti con il medesimo progetto, da: 
a) stralcio dello strumento  urbanistico  generale  o  attuativo  con
   l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; 
b) planimetria d'insieme in scala  non  inferiore  a  1:500,  con  le
   indicazioni  delle  curve   di   livello   dell'area   interessata
   all'intervento,  con  equidistanza  non  superiore   a   cinquanta
   centimetri, delle strade,  della  posizione,  sagome  e  distacchi
   delle  eventuali  costruzioni   confinanti   e   delle   eventuali
   alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; 
c) planimetria in scala non inferiore  a  1:200,  in  relazione  alla
   dimensione dell'intervento, corredata da due o piu'  sezioni  atte
   ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche
   in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici  circostanti,
   prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati  la
   superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.  Tutte  le  quote
   altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
   sistemazione del terreno dopo  la  realizzazione  dell'intervento,
   sono riferite ad un caposaldo fisso.  La  planimetria  riporta  la
   sistemazione degli  spazi  esterni  indicando  le  recinzioni,  le
   essenze arboree da porre a dimora  e  le  eventuali  superfici  da
   destinare a  parcheggio;  e'  altresi  integrata  da  una  tabella
   riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: 
   superficie dell'area,  volume  dell'edificio,  superficie  coperta
   totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti
   edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
   con  l'indicazione   delle   destinazioni   d'uso,   delle   quote
   planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le  quote
   altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c)  ed
   in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di  cui  alla
   lettera e); 
e) almeno  due  sezioni,  trasversale  e  longitudinale  nella  scala
   prescritta da regolamenti edilizi  o  da  normative  specifiche  e
   comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze  nette
   dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
   dell'edificio. In tali sezioni e' altresi indicato l'andamento del
   terreno prima e dopo la realizzazione  dell'intervento,  lungo  le
   sezioni  stesse,  fino  al  confine  ed  alle   eventuali   strade
   limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite  allo  stesso
   caposaldo di cui alla lettera c); 
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta  da
   normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi  di
   riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici  circostanti
   alle  quote  del  terreno  e  alle  sue  eventuali  modifiche.  Se
   l'edificio  e'  adiacente  ad  altri  fabbricati,  i  disegni  dei
   prospetti  comprendono  anche  quelli  schematici  delle  facciate
   adiacenti; 
g) elaborati grafici nella  diversa  scala  prescritta  da  normative
   specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare  il
   progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare
   per quanto riguarda le fondazioni; 
h) schermi  funzionali  e  dimensionamento  di  massima  dei  singoli
   impianti, sia interni che esterni; 
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui  sono
   riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne
   e la localizzazione  delle  centrali  dei  diversi  apparati,  con
   l'indicazione del rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di
   sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo. 
  3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono  agli  edifici.
Esse valgono per  gli  altri  lavori  e  opere  puntuali  per  quanto
possibile e con gli opportuni adattamenti. 
  4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
2, lettere c), d), e) ed f)  indicano,  con  idonea  rappresentazione
grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. 
  5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre 
  che da quelli gia' predisposti con il progetto  preliminare,  anche
  da: a) stralcio dello strumento urbanistico  generale  o  attuativo
  con 
  l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono 
   necessari piu' stralci e' redatto anche  un  quadro  d'insieme  in
   scala non inferiore a 1:25.000; 
  b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni 
   delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con
   equidistanza non superiore a  un  metro,  dell'assetto  definitivo
   dell'intervento e delle parti complementari.  Se  sono  necessarie
   piu' planimetrie e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non
   inferiore a 1:5.000; 
  c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le 
   altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali; 
  d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di 
   tutte  le  opere  d'arte,  manufatti  e  opere  speciali  comunque
   riconducibili ad opere puntuali. 
  6. Per ogni opera e lavoro,  indipendentemente  dalle  tipologie  e
categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo  comprendono
le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di  cui
all'articolo 15, comma 7.