Art. 19 
         Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza 

 
  1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di
intese  restrittive  della  liberta'  di  concorrenza,  di  abuso  di
posizione dominante e di operazioni di  concentrazione  di  cui  alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e  fino  al  31  dicembre  2010,
nessuna impresa del gas puo'  vendere,  direttamente  o  a  mezzo  di
societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di
gas naturale su base annuale. 
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e  fino  al  31  dicembre  2010,
nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato  o  prodotto  in
Italia, nella rete  nazionale,  al  fine  della  vendita  in  Italia,
direttamente o  a  mezzo  di  societa'  controllate,  controllanti  o
controllate da una medesima controllante, per quantitativi  superiori
al 75% dei consumi nazionali di gas  naturale  su  base  annuale.  La
suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per  ciascun
anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%. 
  4. La percentuale di cui al comma 2  e'  calcolata  sottraendo  sia
dalle quantita' vendute, sia dai consumi  nazionali  al  netto  delle
perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente  dall'impresa
o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una
medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e'  calcolata
sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai  consumi
nazionali,   le   quantita'   di   gas   autoconsumato   direttamente
dall'impresa o a  mezzo  di  societa'  controllate,  controllanti,  o
controllate da una medesima controllante. 
  5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora  la
media delle  percentuali  effettivamente  conseguite  da  un'impresa,
calcolata ogni anno con riferimento al triennio  precedente,  risulti
superiore alla media delle percentuali  consentite  per  il  medesimo
triennio. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno  che  riservino
incentivi o contributi in qualunque forma  a  favore  della  societa'
ENI, o di societa' da essa controllate  o  ad  essa  collegate,  sono
applicabili a qualunque impresa  del  gas,  avente  sede  nell'Unione
europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione  di
gas naturale. 
  7. Nel caso di superamento dei limiti  di  cui  ai  commi  2  e  3,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  adotta   i
provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990,  n.
287. 
 
          Note all'art. 19:
              - Il   titolo  della  legge  10 ottobre  1990,  n.  287
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
          1990)   e'   il   seguente:  "Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza  e  del mercato". Si riporta il testo dell'art.
          15:
              "15   (Diffide   e   sanzioni).   -  1.  Se  a  seguito
          dell'istruttoria  di  cui  all'art.  14  l'Autorita ravvisa
          infrazioni  agli  articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
          enti   interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle
          infrazioni  stesse.  Nei  casi  di infrazioni gravi, tenuto
          conto   della  gravita'  e  della  durata  dell'infrazione,
          dispone    inoltre    l'applicazione    di   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  in misura non inferiore all'uno
          per  cento e non superiore al dieci per cento del fatturato
          realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
          chiuso   anteriormente  alla  notificazione  della  diffida
          relativamente  ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso
          di  posizione  dominante,  determinando  i  termini entro i
          quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
              2.  In  caso  di  inottemperanza alla diffida di cui al
          comma  1,  l'Autorita'  applica  la sanzione amministrativa
          pecuniaria  fino  al  dieci per cento del fatturato ovvero,
          nei  casi  in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
          comma  1,  di  importo minimo non inferiore al doppio della
          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
          cento   del   fatturato   come   individuato  al  comma  1,
          determinando   altresi'   il  termine  entro  il  quale  il
          pagamento  della  sanzione deve essere effettuato. Nei casi
          di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita' puo' disporre la
          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".