Art. 19
Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza
1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di
intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di
posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010,
nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di
societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di
gas naturale su base annuale.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010,
nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in
Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia,
direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o
controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori
al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La
suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun
anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.
4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo sia
dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle
perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa
o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una
medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e' calcolata
sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai consumi
nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente
dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o
controllate da una medesima controllante.
5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la
media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa,
calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti
superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo
triennio.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino
incentivi o contributi in qualunque forma a favore della societa'
ENI, o di societa' da essa controllate o ad essa collegate, sono
applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione
europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di
gas naturale.
7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
Note all'art. 19:
- Il titolo della legge 10 ottobre 1990, n. 287
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
1990) e' il seguente: "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato". Si riporta il testo dell'art.
15:
"15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno
per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida
relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso
di posizione dominante, determinando i termini entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".