Art. 20 
           Obblighi di informazione delle imprese del gas 
 
  1.  E'  fatto  obbligo  alle  imprese  che  svolgono  attivita'  di
trasporto  e  dispacciamento  di  gas  naturale,  alle  imprese   che
gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle
imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale  di  fornire
alle  altre  imprese  esercenti  le  stesse  attivita'   informazioni
sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del
gas. 
  2. Il contenuto minimo  di  informazioni  di  cui  al  comma  1  e'
stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante  per  la
concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas e gli altri obblighi di divulgazione  delle  informazioni,  le
imprese di cui al comma 1 mantengono il  segreto  sulle  informazioni
commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso  dello
svolgimento delle loro attivita'. 
  4. Le imprese di cui al comma 1 non possono  utilizzare  a  proprio
vantaggio le informazioni  commercialmente  sensibili  acquisite  nel
corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o  dell'acquisto
di gas naturale, anche da parte di imprese controllate,  controllanti
o collegate. 
  5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli
utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in  particolare
a favore di imprese loro collegate.