Art. 20
Obblighi di informazione delle imprese del gas
1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di
trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che
gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle
imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire
alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni
sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo
compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del
gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e'
stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la
concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le
imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni
commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello
svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio
vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel
corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto
di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti
o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli
utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare
a favore di imprese loro collegate.