Art. 21
 Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale

  1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2002 l'attivita' di trasporto e
dispacciamento  di  gas naturale e' oggetto di separazione societaria
da  tutte  le  altre  attivita'  del  settore  del  gas, ad eccezione
dell'attivita'  di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione
contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e
di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del
gas.
  2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma 1 l'attivita' di
distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da
tutte le altre attivita' del settore del gas.
  3.  Entro  lo  stesso  termine  di cui al comma 1 la vendita di gas
naturale  puo'  essere  effettuata  unicamente  da  societa'  che non
svolgano  alcuna  altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo
l'importazione,  l'esportazione,  la  coltivazione  e  l'attivita' di
cliente grossista.
  4.  A  decorrere  dal 1o gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto
dai  commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore
del  gas  unicamente  attivita'  di  distribuzione e di vendita e che
forniscono  meno di centomila clienti finali separano societariamente
le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.
  5.  In  deroga  a  quanto  stabilito nei commi precedenti, e' fatta
salva  la  facolta'  delle  imprese  del gas di svolgere attivita' di
vendita  di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli
fini del bilanciamento del sistema del gas.