Art. 19.
                        Soggetti beneficiari

  1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in
forma  di  microimpresa,  possono  essere  ammesse ai benefici di cui
all'articolo  15,  le societa' di persone, di nuova costituzione, non
aventi  scopi  mutualistici e composte per almeno la meta' numerica e
di  quote  di  partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati
all'articolo  17,  comma  1,  che  presentino progetti per l'avvio di
attivita'  nei  settori  di  cui  all'articolo  20,  comma  1.  Trova
applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
  2.  Le  societa'  di  cui  al  comma 1 devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
  3.  La presente disposizione non si applica alle ditte individuali,
alle  societa'  di  capitali, alle societa' di fatto ed alle societa'
aventi un unico socio.