Art. 20. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi. 2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA; b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.