Art. 20.
                        Progetti finanziabili

  1.  Possono  essere  finanziate,  secondo i criteri e gli indirizzi
stabiliti  dal  CIPE  e  nei  limiti  posti  dalla Unione europea, le
iniziative  relative  ai  settori  della  produzione  di beni e della
fornitura di servizi.
  2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
    a)  prevedono  investimenti complessivamente superiori a lire 250
milioni al netto dell'IVA;
    b)  si  riferiscono  ai  settori  della  produzione  di  beni  in
agricoltura,  del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie.