Art. 118. Centro di servizio sociale 1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, e' assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attivita'. 2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile. 3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area. 4. Il centro di servizio sociale e' ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari. 5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attivita', mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attivita' dirette alla supervisione professionale del personale. 6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonche' degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attivita' di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio. 7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria. 8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorita' basato sulla fiducia nella capacita' della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realta' familiare e sociale; c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.
Nota all'art. 118: - Il testo vigente dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornate previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di ottocento unita' riservate alla suddetta categoria. Tale unita' sono attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai specializzati e di centosessanta ai capi operai. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione".