Art. 119.
                     Consiglio di aiuto sociale
  1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il
tribunale del capoluogo del circondario.
  2.   Nell'ambito   del   consiglio   sono  organizzati  servizi  di
segreteria, di cassa e di archivio.
  3.  I  compiti  relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati
delle  carriere  delle  cancellerie, in servizio presso il tribunale,
incaricati dal presidente.
  4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.