Art. 120
                        Assistenti volontari

  1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della
legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la
condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della
liberta'  ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a
persone  in  stato di bisogno. L'autorizzazione puo' riguardare anche
piu' persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali
assicurano,  con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti
e  dei  centri  di  servizio  sociale,  continuita'  di  presenza  in
determinati   settori  di  attivita'.  La  revoca  della  convenzione
comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
  2.  Nel  provvedimento  di autorizzazione e' specificato il tipo di
attivita'   che   l'assistente   volontario   puo'   svolgere  e,  in
particolare,  se  egli  e'  ammesso a frequentare uno o piu' istituti
penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
  3.  L'autorizzazione  ha  durata  annuale, ma, alla scadenza, se la
valutazione  della  direzione  dell'istituto o del centro di servizio
sociale e' positiva, si considera rinnovata.
  4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura
che  le attivita' del volontariato siano svolte in piena integrazione
con  quelle  degli  operatori  istituzionali.  Le persone autorizzate
hanno  accesso  agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo
le  modalita' e i tempi previsti per le attivita' trattamentali e per
l'esecuzione delle misure alternative.
  5.  Se  l'assistente  volontario  si  rivela  inidoneo  al corretto
svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro
di  servizio  sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca
al    Dipartimento    dell'amministrazione   penitenziaria,   dandone
comunicazione al magistrato di sorveglianza.
 
          Nota all'art. 120:
              - Per  il  testo  del  primo  comma  dell'art. 78 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354, si vedano le note
          all'art. 23.