Articolo 39
Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del
consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni
vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a
riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il
consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.