Articolo 40
Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere
anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta
prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori
adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del
sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella
graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al
comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta e
convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del
presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta del consiglio e' convocata e presieduta dal sindaco sino
all'elezione del presidente del consiglio.
6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto.