Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio 1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. 2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73. 3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo. 4. La prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio. 5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio e' convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio. 6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.