Art. 42
                      Attribuzioni dei consigli

  1.   Il   consiglio   e'  l'organo  di  indirizzo  e  di  controllo
politico-amministrativo.
  2.  Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti atti
fondamentali:
a) statuti  dell'ente  e  delle  aziende  speciali, regolamenti salva
   l'ipotesi  di  cui  all'articolo  48, comma 3, criteri generali in
   materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi,   relazioni   previsionali   e   programmatiche,  piani
   finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
   pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali e relative variazioni,
   rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
   pluriennali  per  la  loro  attuazione, eventuali deroghe ad essi,
   pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni  tra  i  comuni  e  quelle  tra  i comuni e provincia,
   costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione,  compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
   decentramento e di partecipazione;
e) assunzione   diretta   dei   pubblici   servizi,  costituzione  di
   istituzioni  e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
   partecipazione   dell'ente   locale   a   societa'   di  capitali,
   affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della
   determinazione  delle relative aliquote; disciplina generale delle
   tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi  da  osservare  da parte delle aziende pubbliche e degli
   enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione   dei   mutui   non  previsti  espressamente  in  atti
   fondamentali  del  consiglio  comunale  ed  emissione dei prestiti
   obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
   quelle    relative    alle   locazioni   di   immobili   ed   alla
   somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
   continuativo;
l) acquisti  e  alienazioni  immobiliari, relative permute, appalti e
   concessioni   che   non   siano  previsti  espressamente  in  atti
   fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera
   esecuzione   e   che,  comunque,  non  rientrino  nella  ordinaria
   amministrazione  di funzioni e servizi di competenza della giunta,
   del segretario o di altri funzionari;
m) definizione  degli  indirizzi  per la nomina e la designazione dei
   rappresentanti  del  comune  presso  enti, aziende ed istituzioni,
   nonche'  nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso enti,
   aziende  ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata dalla
   legge.
  3.  Il  consiglio,  nei  modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresi'  alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
  4.  Le  deliberazioni  in  ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del  comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di  bilancio  adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.