Articolo 46 
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina  della
                               giunta 
 
1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  eletti  dai
cittadini a suffragio universale e diretto  secondo  le  disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
 
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano  i  componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne  danno
comunicazione  al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva   alla
elezione. 
 
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della provincia, sentita la giunta, presenta al  consiglio  le  linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da  realizzare  nel
corso del mandato. 
 
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno  o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.