Articolo 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
del sindaco o del presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette
elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della
provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.