Art. 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di
leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei
cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita'
dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei
servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma
1, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la
delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei
quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.