Art. 50
                Delegati del procuratore della Repubblica
           nel procedimento penale davanti al giudice di pace

      1.  Nei  procedimenti  penali  davanti  al  giudice di pace, le
    funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega
    del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
    a) nell'udienza  dibattimentale,  da  uditori giudiziari, da vice
       procuratori  onorari  addetti  all'ufficio,  da  ufficiali  di
       polizia  giudiziaria  diversi  da coloro che hanno preso parte
       alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che
       frequentano   il   secondo   anno  della  scuola  biennale  di
       specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo
       16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
    b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15
       e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
    c) nei  procedimenti  in  camera di consiglio di cui all'articolo
       127  del  codice  di  procedura  penale,  nei  procedimenti di
       esecuzione  ai  fini  dell'intervento di cui all'articolo 655,
       comma   2,   del   medesimo  codice,  e  nei  procedimenti  di
       opposizione  al decreto del pubblico ministero di liquidazione
       del  compenso  ai  periti,  consulenti tecnici e traduttori ai
       sensi  dell'articolo  11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da
       vice procuratori onorari addetti all'ufficio.
      2.  Nei  casi  indicati  nel comma 1, la delega e' conferita in
    relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
      3.  La  delega  e' revocabile nei soli casi in cui il codice di
    procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
      4.  Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi
    1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271.
 
          Note all'art. 50:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo  17  no-vembre  1997,  n.  398  (Modifica  alla
          disciplina  del  concorso  per  uditore giudiziario e norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a  norma  dell'art.  17,  commi  113  e 114, della legge 15
          maggio 1997, n. 127):
              "Art.  16.  (Scuola biennale di specializzazione per le
          professioni   legali).   -   1.   Le   scuole  biennali  di
          specializzazione    per    le   professioni   legali   sono
          disciplinate,  salvo quanto previsto dal presente articolo,
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1, della legge 19 novembre
          1990, n. 341.     2. Le scuole biennali di specializzazione
          per  le professioni legali, sulla base di modelli didattici
          omogenei  i  cui  criteri  sono indicati nel decreto di cui
          all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di
          cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso    l'approfondimento   teorico,   integrato   da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego  di magistrato ordinario o all'esercizio delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la  formazione  comune  dei  laureati  in giurisprudenza e'
          svolta  anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso  sedi  giudiziarie, studi professionali e scuole del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai.
              3. Le scuole di cui al comma 1, sono istituite, secondo
          i  criteri  indicati  nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di
          accordi  e  convenzioni  interuniversitari,  estesi, se del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
              4.  Nel  consiglio  delle scuole di specializzazione di
          cui   al   comma 1   sono  presenti  almeno  un  magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio.
              5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
          cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel  decreto  di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
              6.  Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
          massimo di dieci punti.
              7.  Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione e'
          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
          superamento delle prove finali di esame.
              8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 17, comma 114, della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito il
          Consiglio superiore della magistratura".
              -  Per  il  testo dell'art. 127 del codice di procedura
          penale, si veda nelle note all'art. 41.
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 655, comma 2, del
          codice di procedura penale:
                "2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al
          giudice  competente e interviene in tutti i procedimenti di
          esecuzione".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11, della legge
          8 luglio  1980,  n.  319  (Compensi spettanti ai periti, ai
          consulenti   tecnici,   interpreti   e  traduttori  per  le
          operazioni     eseguite    a    richiesta    dell'autorita'
          giudiziaria):
              "Art.  11 (Liquidazione dei compensi ed opposizione). -
          La  liquidazione  dei  compensi  al  perito,  al consulente
          tecnico,  all'interprete  e  al  traduttore  e'  fatta  con
          decreto  motivato  del giudice o del pubblico ministero che
          lo ha nominato.
              La  liquidazione e' comunicata al perito, al consulente
          tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
              Nel   procedimento   penale  la  comunicazione  avviene
          mediante  avviso di deposito del decreto in cancelleria; il
          decreto  di  liquidazione  emesso  dal  pretore e' altresi'
          trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
              Nei  procedimenti  civili  il  decreto  di liquidazione
          costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti
          della parte a carico della quale e' posto il pagamento.
              Avverso  il  decreto  di  liquidazione  il  perito,  il
          consulente   tecnico,   l'interprete,   il  traduttore,  il
          pubblico  ministero  e le parti private interessate possono
          proporre   ricorso   entro   venti   giorni   dall'avvenuta
          comunicazione  davanti  al tribunale o alla corte d'appello
          alla  quale  appartiene il giudice o presso cui esercita le
          sue   funzioni   il   pubblico  ministero  ovvero  nel  cui
          circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.
              Il procedimento e' regolato dall'art. 29 della legge 13
          giugno  1942,  n.  794 . Il tribunale o la corte su istanza
          dell'opponente,  quando  ricorrono  gravi  motivi, puo' con
          ordinanza    non    impugnabile   sospendere   l'esecuzione
          provvisoria del decreto.
              Il  tribunale o la corte puo' chiedere, al giudice o al
          pubblico  ministero  che  ha provveduto alla liquidazione o
          all'ufficio   giudiziario  ove  si  trovino,  gli  atti,  i
          documenti   e  le  informazioni  necessari  ai  fini  della
          decisione,    eccettuati   quelli   coperti   dal   segreto
          istruttorio".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 162, commi 1, 3 e 4
          del citato decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271:
              "Art.  162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero
          in   udienza   dibattimentale)  -  1.  La  delega  prevista
          dall'art.  72  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
          conferita  con  atto scritto di cui e' fatta annotazione in
          apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
                2. (Omissis).
                3.  Quando  si  presenta la necessita' di prestare il
          consenso  all'applicazione  della  pena  su  richiesta o al
          giudizio  abbreviato  ovvero  si  deve  procedere  a  nuove
          contestazioni,   il   pubblico   ministero   delegato  puo'
          procedere   a   consultazioni   con  il  procuratore  della
          Repubblica.
                4.  Il  pretore,  nel caso previsto dal comma 3, puo'
          sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario".