Art. 33.
          Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore
  1.  All'articolo  1, primo comma, e all'articolo 16, secondo comma,
della  legge  27  dicembre  1973,  n. 838, le parole: "dell'Esercito,
della  Marina  e  dell'Aeronautica"  sono  sostituite dalle seguenti:
"della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri".
  2.  All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203,
come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327,
le  parole:  "dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "della  Difesa,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri".
  3.  All'articolo  2,  secondo  comma,  numero 3), e all'articolo 3,
quinto  comma,  numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le
parole:  "dell'Aeronautica" sono inserite le seguenti: "dell'Arma dei
carabinieri".
  4.  L'articolo  4, sesto comma, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e' sostituito dal seguente:
  "6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato
maggiore  di  Forza  armata,  il  Comandante  Generale  dell'Arma dei
carabinieri  e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della
difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di
cui al comma 2.".
  5.  Agli  articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le
parole:  "dal  comandante di Legione" sono sostituite dalle seguenti:
"dal comandante di corpo".
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non si applicano all'Arma dei carabinieri:
    a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
    b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;
    c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati o cessano di avere efficacia:
    a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;
    b)  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
    c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;
    d)  gli  articoli  1,  10  e  da  52 a 61, escluso l'articolo 54,
secondo  comma,  e  67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l'articolo
24,  secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico
per  l'Arma  dei  carabinieri  reali,  approvato con regio decreto 14
giugno 1934, n. 1169.
  8.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del regolamento
generale  dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 34, comma 1,
cessa di avere efficacia il regio decreto in data 24 dicembre 1911.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  modificate  le  disposizioni  di  cui  al regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999,
n.  556,  in  corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto,
nonche'  dalla  legge  del  31  marzo 2000, n. 78, nella parte in cui
modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.
 
          Nota all'art. 33:
              -   La   legge   27 dicembre   1973,  n.  838,  recante
          "Ordinamento  degli  uffici  degli  addetti  dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica in servizio all'estero e
          trattamento   economico  del  personale  della  Difesa  ivi
          destinato",  e'  pubblicata nel supplemento ordinario della
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n. 333; si riporta
          il  testo  degli  articoli  1,  primo  comma, e 16, secondo
          comma, come modificati dal presente decreto legislativo:
                "Art.  1.  Con decreti del Ministro per la difesa, di
          concerto  con  i  Ministri  per  gIi affari esteri e per il
          tesoro,   sono  designate  le  rappresentanze  diplomatiche
          italiane  all'estero  ove  possono essere destinati addetti
          della  Difesa,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri, nonche'
          addetti aggiunti ed assistenti.".
                "Art. 16. (Omissis).
              Possono  essere  destinati  a  prestare  servizio  alle
          dipendenze  del  Ministero  degli  affari esteri, presso le
          rappresentanze  italiane  all'estero,  militari  di  truppa
          dell'Arma   dei   carabinieri  da  adibire  a  mansioni  di
          vigilanza,  nonche'  sottufficiali  della  Difesa  compresa
          l'Arma  dei  carabinieri con mansioni speciali: la relativa
          spesa e' a carico del bilancio del predetto Ministero.".
              -  La legge 7 maggio 1954, n. 203, recante "Cambiamento
          della  denominazione  della  medaglia mauriziana per merito
          militare  di  dieci lustri in quella di medaglia mauriziana
          al  merito di dieci lustri di carriera militare e norme per
          il  conferimento  della  decorazione",  e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 21 maggio 1954, n. 116; si riporta
          il  testo  dell'art.  2,  primo  comma, come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              "Art.  2.  La  medaglia  mauriziana  al merito di dieci
          lustri  di  servizio  militare  puo'  essere  concessa, con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  per  la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali
          della  Difesa  compresa  I'Arma  dei carabinieri, del Corpo
          della  guardia  di  finanza  e  del  Corpo delle guardie di
          pubblica  sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di
          servizio   militare,   valutati   secondo  le  disposizioni
          contenute  nel  testo  unico  approvato  con  regio decreto
          21 dicembre  1924,  e  successive  modificazioni, in quanto
          applicabili  per i sottufficiali, integrate con le norme di
          cui all'art. 4 della presente legge.".
              -  La  legge  7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche
          all'ordinamento   giudiziario   militare   di   pace",   e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1981, n. 125;
          si riporta il testo degli articoli 2, secondo comma, numero
          3),  e  3,  quinto  comma,  numero  3), come modificati dal
          presente decreto legislativo:
              "Art.  2  (Tribunali  militari).  Il tribunale militare
          giudica con l'intervento:
                1) - 2) (Omissis);
                  3)  di  un  militare  dell'Esercito,  della Marina,
          dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia
          di  finanza,  di  grado  pari  a  quello  dell'imputato  e,
          comunque,  non  inferiore al grado di ufficiale, estratto a
          sorte, con funzioni di giudice".
              "Art. 3 (Corte militare d'appello). - (Omissis).
              La corte militare di appello giudica con l'intervento:
                1) - 2) (Omissis);
                  3)  di  due  militari  dell'Esercito, della Marina,
          dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia
          di  finanza,  di  grado  pari  a  quello  dell'imputato  e,
          comunque,  non  inferiore  a tenente colonnello, estratti a
          sorte, con funzioni di giudice".
              -  Per  i  riferimenti  relativi al decreto legislativo
          28 novembre 1997, n. 464, si veda in nota all'art. 10.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo,  come  modificato  dal decreto legislativo qui
          pubblicato:      "Art.  4.  -  1.  E'  istituito l'Istituto
          superiore  di  Stato maggiore  interforze con il compito di
          perfezionare  la formazione professionale e la preparazione
          culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione
          dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed
          internazionale.
              2.  Presso  l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il
          corso  superiore  di  Stato maggiore interforze cui possono
          partecipare  anche gli ufficiali del Corpo della guardia di
          finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere.
              3.  Il  superamento  del  corso  di  cui al comma 2, e'
          valutato  ai  fini  dell'avanzamento  e  dell'impiego degli
          ufficiali.
              4.  Il  corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale
          ai corsi superiori svolti presso:
                a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art.
          1,  primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n.
          192 e successive modifiche;
                b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4,
          primo  comma,  lettera b), del decreto del Presidente della
          Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
                c) la  scuola  di guerra aerea, di cui all'art. 4, n.
          2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto
          1968, n. 1512.
              5.  Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art.
          17,   comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400  e
          successive  modificazioni,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, il regolamento
          recante  l'ordinamento  dell'Istituto  di cui al comma 1. I
          criteri  e le modalita' per la selezione dei candidati alla
          frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con
          decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine,
          con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
          della  difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
          ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia
          di finanza.
              6.  Il  Capo  di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i
          Capi  di  stato maggiore  di  Forza  armata,  iI Comandante
          Generale   dell'Arma   dei  carabineri  e,  per  quanto  di
          interesse,  il  Segretario Generale della difesa, determina
          annualmente  iI numero dei frequentatori al corso di cui al
          comma 2.
              7.  Agli  ufficiali  delle  varie  armi  dell'Esercito,
          giudicati  idonei  al  termine del corso di cui al comma 2,
          continuano  ad  applicarsi le disposizioni previste per gli
          ufficiali  giudicati  idonei al termine del corso superiore
          di  Stato maggiore di cui agli artt. 10, 11, 12, e 13 della
          legge  28 aprile  1976,  n.  192,  e  successive modifiche,
          limitatamente  agli  incarichi di Stato maggiore attribuiti
          all'Esercito,  senza influire sulla ripartizione interforze
          relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso,
          di  cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi
          interforze,  interministeriali  ed  internazionali e previa
          conseguente  modificazione  del decreto ministeriale di cui
          all'art.  12,  secondo comma, della stessa legge n. 192 del
          1976.
              8.   Lo   Stato maggiore   dell'Esercito,  annualmente,
          determina  il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1,
          quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge
          12 novembre  1955,  n.  1137,  e  successive  modifiche, da
          ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui
          all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del
          1976.   Agli   ufficiali   che   superano   il   corso   di
          Stato maggiore   ed   il   successivo  corso  superiore  di
          Stato maggiore  interforze,  si  applicano  le disposizioni
          previste  per  gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito
          di  cui  al comma 7 del presente articolo per gli incarichi
          da  attribuire  con  la  revisione del decreto ministeriale
          indicata allo stesso comma 7.
              9.  In  via transitoria, fino all'entrata in vigore dei
          decreti  delegati  di cui all'art. 1, comma 97, della legge
          23 dicembre  1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali
          delle    armi   dell'Esercito   al   corso   superiore   di
          Stato maggiore  interforze  si  applicano le modalita' ed i
          requisiti  fissati  per  l'ammissione al corso superiore di
          Stato maggiore  di  cui  agli artt. 6, 7 e 8 della legge n.
          192  del  1976,  ed  al  titolo Il, capo I, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1979, n. 611, e
          successive  modifiche; per gli ufficiali di cui al presente
          comma,  giudicati  idonei al termine del corso superiore di
          Stato maggiore  interforze,  si  applicano  le prescrizioni
          dell'art.  69  della  legge  12 novembre  1955,  n. 1137, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della
          legge  28 aprile  1976,  n.  192,  le  parole  da: "il vice
          comandante  della scuola di guerra" fino a: "un generale in
          servizio    permanente    effettivo   dell'Esercito"   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "tre  ufficiali  generali  in
          servizio permanente effettivo dell'Esercito".
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a  decorrere  dal  primo  corso superiore di Stato maggiore
          interforze;    fino   all'emanazione   delle   disposizioni
          modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del
          presente  articolo,  sono  fatti  salvi  i  concorsi  e  le
          designazioni  effettuate  nonche'  i  concorsi  banditi per
          l'ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          ministeriale 6 luglio 1994.
              12.   Fatto   salvo   il  corso  di  Stato maggiore  in
          svolgimento, sono abrogati:
                a) il  primo  comma dell'art. 5 della legge 28 aprile
          1976, n. 1921;
                b) l'art.  18  del capo IV del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
                c) il  requisito  per  l'avanzamento  dei maggiori  e
          tenenti  colonnelli  di  cui al quadro I della tabella n. 3
          allegata   alla  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  come
          modificata  dalla  tabella  allegata  alla legge 27 ottobre
          1963, n. 1431.
              13.  Al  secondo  comma  dell'art.  20  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le
          parole:  "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente:
          "corso".
              -  La  legge  18 ottobre  1961, n. 1168, recante "Norme
          sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di
          truppa  dell'Arma  dei  carabinieri",  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale deI 17 novembre 1961, n. 285; si riporta
          il  testo  degli  articoli 38  e  39  come  modificati  dal
          presente  decreto legislativo:     "Art. 38. L'accertamento
          di  un illecito disciplinare, per il quale il militare puo'
          essere  passibile  di  una delle sanzioni indicate all'art.
          37,  e'  disposto  dal  comandante  di  corpo  dal quale il
          militare  dipende  per  ragioni  di  impiego  o  nella  cui
          giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione
          degli addebiti e discolpa dell'interessato.
              Il  comandante  di  corpo,  qualora ritenga il militare
          responsabile  di  atti che possano importare la perdita del
          grado,   ne   dispone   il  deferimento  a  commissione  di
          disciplina.
              Il  Ministro  o  il  Comandante  generale dell'Arma dei
          carabinieri  possono  ordinare  direttamente il deferimento
          del militare a Commissione di disciplina.".
              "Art.  39. La commissione di disciplina per i giudizi a
          carico  di  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e'
          formata  e  convocata, di volta in volta, dal comandante di
          corpo  dal  quale  il  giudicando  dipende  per  ragioni di
          impiego  o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi
          siano  piu'  di  uno,  provvede  il comandante di corpo dal
          quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare
          piu'  elevato  in  grado  o piu' anziano. La Commissione si
          compone   di   un   ufficiale   superiore   dell'Arma   dei
          carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa
          in servizio.
              Se  trattasi  di  piu'  giudicandi  di  Armi o di Forze
          armate  diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma
          o  la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato,
          in grado o piu' anziano.".
              -   La   legge   3 dicembre   1962,  n.  1699,  recante
          "Conferimento  del  rango  di generale di corpo d'armata ai
          generali  di  divisione  dei Carabinieri e della Guardia di
          finanza  che  abbiano  retto, rispettivamente, la carica di
          Vice  comandante  generale  dell'Arma  e  di  comandante in
          seconda  del Corpo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 dicembre 1962, n. 329.
              - La legge 4 agosto 1984, n. 429, recante "Norme per il
          conferimento  della  carica  di  Vice  comandante  generale
          dell'Arma  dei  carabinieri"  ed estensione di alcune norme
          della  legge  26 ottobre  1971, n. 916, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1984, n. 219.
              -  La  legge 26 ottobre 1971, n. 916, recante "Modifica
          alla  legge  3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del
          rango   di  generale  di  corpo  d'armata  ai  generali  di
          divisione  dei  Carabinieri  e della Guardia di finanza che
          abbiano   retto,   rispettivamente,   la   carica  di  Vice
          comandante  generale  dell'Arma  e di comandante in seconda
          del  Corpo"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
          novembre 1971, n. 289.
              -  La  legge 28 aprile 1976, n. 192, recante "Norme sui
          corsi  della scuola di guerra dell'Esercito", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1976, n. 123.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1979,  n.  611,  recante "Norme di esecuzione
          della  legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola
          di  guerra  dell'Esercito",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 10 dicembre 1979, n. 335.
              -  La  legge 10 maggio 1976, n. 345, recante "Norme per
          il  conferimento  della  carica di Vice comandante generale
          dell'Arma  dei  carabinieri",  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1976, n. 144.
              - Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno
          1934, n. 1169, si veda in nota alle premesse.
              -  Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente
          della  Repubblica  25 ottobre 1999, n. 566, si veda in nota
          all'art. 22.