Art. 33. Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore 1. All'articolo 1, primo comma, e all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti: "della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri". 2. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti: "della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri". 3. All'articolo 2, secondo comma, numero 3), e all'articolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le parole: "dell'Aeronautica" sono inserite le seguenti: "dell'Arma dei carabinieri". 4. L'articolo 4, sesto comma, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e' sostituito dal seguente: "6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2.". 5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le parole: "dal comandante di Legione" sono sostituite dalle seguenti: "dal comandante di corpo". 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano all'Arma dei carabinieri: a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699; b) la legge 4 agosto 1984, n. 429; c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia: a) la legge 28 aprile 1976, n. 192; b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611; c) la legge 10 maggio 1976, n. 345; d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l'articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l'articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio decreto in data 24 dicembre 1911. 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonche' dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.
Nota all'art. 33: - La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante "Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n. 333; si riporta il testo degli articoli 1, primo comma, e 16, secondo comma, come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 1. Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gIi affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' addetti aggiunti ed assistenti.". "Art. 16. (Omissis). Possono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza, nonche' sottufficiali della Difesa compresa l'Arma dei carabinieri con mansioni speciali: la relativa spesa e' a carico del bilancio del predetto Ministero.". - La legge 7 maggio 1954, n. 203, recante "Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1954, n. 116; si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 2. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare puo' essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali della Difesa compresa I'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge.". - La legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1981, n. 125; si riporta il testo degli articoli 2, secondo comma, numero 3), e 3, quinto comma, numero 3), come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 2 (Tribunali militari). Il tribunale militare giudica con l'intervento: 1) - 2) (Omissis); 3) di un militare dell'Esercito, della Marina, dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice". "Art. 3 (Corte militare d'appello). - (Omissis). La corte militare di appello giudica con l'intervento: 1) - 2) (Omissis); 3) di due militari dell'Esercito, della Marina, dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice". - Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, si veda in nota all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 4. - 1. E' istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale. 2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 3. Il superamento del corso di cui al comma 2, e' valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso: a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192 e successive modifiche; b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512. 5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. 6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, iI Comandante Generale dell'Arma dei carabineri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente iI numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2. 7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli artt. 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976. 8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7. 9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalita' ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli artt. 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976, ed al titolo Il, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra" fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito". 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonche' i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994. 12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati: a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 1921; b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611; c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431. 13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente: "corso". - La legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale deI 17 novembre 1961, n. 285; si riporta il testo degli articoli 38 e 39 come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 38. L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 37, e' disposto dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Il comandante di corpo, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a commissione di disciplina. Il Ministro o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina.". "Art. 39. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di corpo dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano piu' di uno, provvede il comandante di corpo dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. La Commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio. Se trattasi di piu' giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato, in grado o piu' anziano.". - La legge 3 dicembre 1962, n. 1699, recante "Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di Vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1962, n. 329. - La legge 4 agosto 1984, n. 429, recante "Norme per il conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri" ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1984, n. 219. - La legge 26 ottobre 1971, n. 916, recante "Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di Vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1971, n. 289. - La legge 28 aprile 1976, n. 192, recante "Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1976, n. 123. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante "Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1979, n. 335. - La legge 10 maggio 1976, n. 345, recante "Norme per il conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1976, n. 144. - Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, si veda in nota alle premesse. - Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 566, si veda in nota all'art. 22.