Art. 59.
             Commissione per la progressione in carriera
  1.  Con  regolamento  del Ministro dell'interno da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la
commissione   per   la   progressione   in   carriera  del  personale
appartenente  ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di
Stato,  presieduta  dal capo della polizia - direttore generale della
pubblica  sicurezza  e  composta  dal  vice  direttore generale della
pubblica  sicurezza  con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di
livello  B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza  puo'  delegare le funzioni di presidente al vice direttore
generale  con  funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le
norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
  2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e
dirigente  appartenente  ai  ruoli  professionali  dei sanitari e dei
ruoli  che  espletano  attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica, la
commissione di cui al comma 1, e' integrata dal direttore centrale di
sanita' e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
  3.  Le  funzioni  di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice
questore  aggiunto,  in  servizio  presso  la  direzione centrale del
personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
  4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e
senza  voto,  il  direttore  centrale  del  personale  o,  in caso di
impedimento,  su  sua  delega,  il  direttore  di  un  servizio della
medesima direzione.
  5.  Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la
direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli
elementi valutativi e informativi in suo possesso.
  6.  La  commissione  formula  al  consiglio  di  amministrazione la
proposta  di  graduatoria  di merito relativa ai funzionari ammessi a
valutazione  per  la promozione alle qualifiche di commissario capo e
di  vice  questore  aggiunto  del  ruolo  direttivo speciale, di vice
questore  aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e
per  l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di
valutazione,  determinati dal consiglio di amministrazione secondo le
disposizioni  di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta
della medesima commissione.
  7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando
le  decisioni  adottate  in difformita' alla proposta formulata dalla
commissione.
  8.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano alle
nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.
 
          Note all'art. 59
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 61 e 62, ultimo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile  1982,  n.  335  (per l'argomento vedi nelle note
          all'art. 1):
              "Art.  61.  (Norme  relative  agli  scrutini). - Non e'
          ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto
          legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso
          abbia  riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi della
          deplorazione.
              Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente
          decreto  legislativo,  sono  disciplinati  dall'art. 39 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
          n.  1077.  Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel
          giudizio  della completa personalita' dell'impiegato emesso
          sulla  base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e
          dello  stato  matricolare,  con  particolare riferimento ai
          rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
              Negli  scrutini  per merito comparativo si dovra' tener
          conto,  altresi',  degli incarichi e servizi svolti e della
          qualita'  delle  funzioni, con particolare riferimento alla
          competenza   professionale   dimostrata   ed  al  grado  di
          responsabilita'  assunte,  anche  in relazione alle sede di
          servizio.
              Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto
          legislativo,  per gli scrutini si applicano le disposizioni
          previste  dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".
              "Art.  62.  (Rapporti  informativi).  - Il consiglio di
          amministrazione    ogni    triennio    determina   mediante
          coefficienti  numerici i criteri di valutazione dei titoli,
          in relazione alle esigenze delle singole carriere".