Art. 59. Commissione per la progressione in carriera 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione. 2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita' tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione. 5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione. 7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Note all'art. 59 - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1): "Art. 61. (Norme relative agli scrutini). - Non e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alle sede di servizio. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077". "Art. 62. (Rapporti informativi). - Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere".